Fondo di garanzia 2015

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Fondo di garanzia 20152018-12-04T00:05:21+00:00

Fondo di garanzia 2015

Fondo di garanziaIl fondo di garanzia è stato costituito in favore delle PMI, con legge 662/96, presso l’istituto Medio Credito Centrale (MCC), che del fondo è stato nominato amministratore unico da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Si tratta di una garanzia (di prima richiesta) fornita a favore delle PMI per le operazioni finanziarie poste in essere tramite banche, intermediari finanziari e SFIS (Società finanziaria per l’innovazione e lo sviluppo). Tra le operazioni finanziarie per le quali si può usufruire di questo tipo di garanzia rientra espressamente anche la locazione finanziaria.

Le garanzieche il Fondo fornisce a supporto delle operazioni finanziarie richieste dalle PMI sono di tre tipi:
Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori
Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri fondi di garanzia
Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.

 In questa sintesi vogliamo fornire una panoramica esaustiva sulle modalità di operatività della garanzia diretta, essendo quest’ultima la tipologia di agevolazione più utilizzata. Lasciamo all’utente nel caso fosse interessato il compito di reperire le informazioni relative alle altre forme di garanzia direttamente sul sito web ufficiale (http://www.fondidigaranzia.it/).

La garanzia diretta, come si accennava in precedenza,  viene concessa dall’ente direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari. Si riferisce naturalmente ad una sola esposizione. L’intervento del fondo è assistito dalla garanzia delle Stato; l’effetto di questa garanzia si riflette nell’attenuazione del rischio di credito sulle garanzie concesse dal Fondo.

La Garanzia è concessa nelle seguenti percentuali sul costo del bene:

  • per le imprese femminili, le imprese ubicate nei territori 87.3.a (aree depresse del Mezzogiorno) e le imprese che sottoscrivono Contratti d’Area o Patti Territoriali: fino all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero;
  • per gli altri soggetti beneficiari: fino al 60% dell’operazionee, in caso di insolvenza, fino al 60% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero;
  • nel caso di locazione finanziaria l’ammontare dell’operazione è pari al costo del bene.

 Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del fondo non può essere acquisita nessuna ulteriore garanzia. Sulla parte residua del finanziamento, possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

A chi è rivolto il Fondo di Garanzia e per quali attività.

L’agevolazione è destinata alle PMI italiane di tutti i settori, ad esclusione di alcuni settori detti “sensibili” secondo l’UE, che siano valutate sane da un punto di vista economico e finanziario, sulla base dei modelli predisposti da MCC. Inoltre essa è diretta ai consorzi e alle società consortili costituiti tra piccole e medie imprese e società consortili miste.

Le attività finanziabili dal Fondo di Garanzia sono gli Investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore.
Gli investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo.

Sono esclusigli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri, fatta eccezione per i mezzi di trasporto destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

Come presentare la domanda.

La presentazione della domanda deve avvenire entro 6 mesi dalla delibera dell’Intermediario richiedente o può avvenire anche preventivamente (in questo caso entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato MCC deve seguire la delibera dell’Intermediario). La domanda è presentata dall’Intermediario per fax o via web previa autenticazione sul sito del gestore.

a) Richieste presentate prima della delibera di concessione del finanziamento. L’Intermediario deve: – comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato MCC;

– erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato MCC;
– trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.

b) Richieste presentate entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento. L’Intermediario deve:

– erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato;
– trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata.

In caso di locazione finanziaria, per erogazione del finanziamento si intende la consegna del bene.

Entro 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta, il Comitato delibera (entro 10-15 giorni lavorativi per il “Microcredito” e le “operazioni semplificate”). I beni devono essere consegnati entro 12 mesi dalla delibera del Comitato.

Entro 3 mesi dalla consegna del bene, si deve comunicare al Gestore:
– la data di consegna;
– il costo di acquisto dei beni, al netto di IVA;
– la data di scadenza dell’ultimo canone.

Unitamente alla domanda deve essere inoltrata: copia della delibera dell’operazione di locazione finanziaria; copia del contratto di leasing; copia del verbale di consegna; copia del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze; dichiarazione in cui si attesti la data di inadempimento, la data di avvio delle procedure di recupero del credito; l’eventuale somma dovuta dai Confidi e la relativa richiesta di escussione; copia dei bilanci dell’impresa; copia della documentazione inerente eventuali garanzie reali o personali acquisite.

Come presentare la domanda.

La richiesta di ammissione al Fondo deve pervenire entro 6 mesi dalla data di delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori o di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti.

La richiesta può essere presentata anche prima della delibera delle operazioni: in tal caso i soggetti richiedenti (e/o i soggetti finanziatori nel caso di controgaranzia a prima richiesta) devono comunicare la data di tale delibera entro 3 mesi dalla delibera dell’apposito. L’apposito Comitato delibera in merito all’ammissibilità entro 2 mesi dalla richiesta.

Le operazioni assistite dalla controgaranzia del Fondo devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e relativo atto di erogazione; le operazioni di locazione finanziaria devo essere perfezionate mediante contratto di leasing e sottoscrizione del verbale di consegna.

Almeno il 25% dell’ammontare del finanziamento ammesso all’intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data di delibera dell’apposito Comitato; nel caso della locazione finanziaria i beni devono essere consegnati entro 12 mesi.

Anche nel caso dell’acquisizione di partecipazioni, almeno il 25% dell’ammontare della partecipazione ammesso all’intervento del Fondo deve essere acquisito entro 12 mesi dalla data di delibera dell’apposito Comitato; entro i tre mesi successivi all’acquisizione i soggetti richiedenti (e/o i soggetti finanziatori nel caso di controgaranzia a prima richiesta) devono far pervenire a MCC una dichiarazione attestante la data dell’acquisizione e l’importo acquisito.

La controgaranzia del fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte dell’apposito Comitato, o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento o di consegna del bene in locazione finanziaria se successive alla concessione della controgaranzia.

Solo nel caso di controgaranzia sussidiaria, la controgaranzia è inefficace qualora non siano rispettati i termini di 12 mesi di cui sopra nonché nel caso in cui le partecipazioni siano dismesse entro i 12 mesi successivi alla data di acquisizione del primo 25% e nel caso in cui il debitore risulti inadempiente nei 12 mesi successivi all’erogazione del primo 25% per le operazioni di finanziamento (6 mesi per le operazioni non superiori a 36 mesi) oppure successivi alla consegna del bene nel caso di leasing.

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