GARANZIA DIRETTA

GARANZIA DIRETTA

camapagna e risparmi

 

FINALITA’

Sono garantibili i finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine (ivi comprese le locazioni finanziarie) rivolti alle imprese agricole, finalizzati ad incrementare la competitività del comparto agricolo.

FINANZIAMENTI GARANTIBILI

I finanziamenti saranno diretti:

  1. Alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell’organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l’acquisto di quote latte e bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese
  2. Alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l’acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti
  3. All’acquisto di nuove macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento, al miglioramento, al potenziamento strutturale e all’innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse , nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile
  4. Alla ristrutturazione dei debiti aziendali e trasformazione a lungo termine di precedenti passività bancarie “in bonis” ovvero scadute da non oltre 6 mesi. Le passività scadute da oltre 6 mesi possono essere trasformate prima del passaggio a sofferenza presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia e per le quali sia stata adottata una formale delibera di consolidamento da parte di una banca
  5. All’acquisto di beni e servizi destinati all’attività produttiva dell’impresa agricola
  6. Alla ricostruzione della liquidità ovvero all’aumento del capitale aziendale

MISURA E LIMITI DELLA GARANZIA

La fideiussione o la cogaranzia (garanzia) non può essere rilasciata per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi € 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese e di complessivi € 2.000.000,00 per le medie imprese.

Il garante si riserva, sulla base di una specifica analisi del rischio, di ridurre il limite massimo assoluto in capo al singolo debitore.

Fermi restando i limiti, la garanzia non può in ogni caso coprire più del 70% dell’importo finanziato. La predetta percentuale di eleva all’80% nel caso di giovani agricoltori.

La garanzia:

  1. È concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria
  2. È cumulabile con la garanzia di cui alla legge 30/12/2004 purché ciascuna assista una quota diversa del medesimo finanziamento
  3. Si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell’operazione
  4. È rilasciata col beneficio della divisione ed è prestata solamente in favore della Banca finanziatrice ed è escutibile solamente da quest’ultima (o da soggetto cessionario autorizzato)

GARANZIA

Le richieste di garanzia sono deliberate entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del Garante della procedibilità della domanda, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o completamento delle richieste di garanzie.

A fronte della prestazione del Garante, l’impresa finanziata deve corrispondere allo stesso, per il tramite della banca finanziatrice, una commissione di garanzia.

La commissione dovuta per fideiussione o per cogaranzia deve essere trattenuta dalla banca finanziatrice in occasione della prima erogazione del finanziamento garantito.

Le commissioni trattenute dalla banca in ciascun trimestre solare devono essere versate al Garante con accredito su di un conto corrente dello stesso indicato entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.

In determinati casi il Garante può concedere, su istanza dell’impresa per il tramite del soggetto richiedente, una rateizzazione della commissione.

La garanzia ha effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.

Salvo diversi preventivi accordi con il Garante, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inoltrata dal titolare del credito garantito entro 365 giorni dal primo inadempimento e, comunque, a seguito della dichiarazione di decadenza del debitore del beneficio del termine.

In caso di cogaranzia, le convenzioni stipulate tra il garante e i confidi possono prevedere diverse modalità di gestione delle procedure di liquidazione della perdita.

L’importo della perdita che il garante può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della garanzia, è così determinato:

  1. Debito residuo determinato alla data dell’ultima rata pagata prima dell’inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto
  2. Relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.

Ricevuta la richiesta di rimborso della perdita il Garante delibera in merito ad essa e, in caso positivo, accredita al titolare del credito garantito la somma corrispondente alla perdita accertata.

A seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il garante acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa finanziata per le somme pagate. È facoltà del garante dare mandato ai soggetti che hanno ottenuto la liquidazione della perdita di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI GARANZIA

La richiesta di fideiussione deve essere inoltrata dall’impresa per il tramite della banca utilizzando apposita piattaforma telematica predisposta dal Garante.

La richiesta di cogaranzia deve essere inoltrata dall’impresa per il tramite del Confidi convenzionato con il Garante utilizzando apposita piattaforma predisposta dal Garante.

Il garante assegna alle richieste ricevute un numero di posizione progressivo e successivamente comunica alle imprese per il tramite del soggetto richiedente (banca o confidi) per posta elettronica, oltre al numero di posizione assegnato e al nominativo del referente interno competente per l’istruttoria:

  • la procedibilità della domanda di garanzia e l’ammissione all’istruttoria di merito
  • la improcedibilità della domanda di garanzia
  • la eventuale richiesta di integrazione.

Le richieste di garanzia e l’ammontare della relativa commissione di garanzia sono valutate in base ai seguenti parametri:

  1. elementi relativi all’imprenditore ed all’azienda
  2. elementi relativi al finanziamento ed alla garanzia richiesta
  3. sostenibilità e validità del progetto

I criteri e le modalità adottati ai fini del voto finale sono determinati dal Garante.

CONTROGARANZIA

La controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 70% dell’ammontare garantito e fino ad un importo massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi € 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese di complessivi € 2.000.000,00 per le medie imprese. Le garanzie in essere a fronte di finanziamenti cointestati valgono per il loro pieno valore per ciascuna delle imprese cointestate.

La controgaranzia è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria.

La controgaranzia è cumulabile con la garanzia di cui alla legge n. 311 del 30/12/2004 purché ciascuna assista una quota diversa del medesimo finanziamento.

La controgaranzia si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere in relazione al piano di ammortamento, in modo che il rapporto tra debito residuo e controgaranzia rimanga costante nel corso della durata dell’operazione.

Possono richiedere la controgaranzia i confidi che garantiscono finanziamenti a favore dell’agricoltura, nonché gli altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale che siano iscritti nell’elenco e che abbiano ottenuto l’abilitazione ad avvalersi della controgaranzia.

La controgaranzia può essere concessa a fronte di finanziamenti bancari su indicati (finanziamenti garantibili).

Al fine di avvalersi della controgaranzia, il confidi deve trasmettere in via telematica, su richiesta del Garante la documentazione richiesta. In caso di esito positivo e di conseguente avvio del rapporto di controgaranzia, il Controgarante comunica al Confidi la classe di merito nella quale quest’ultimo è controllato e la relativa aliquota per la definizione della commissione di controgaranzia.

La commissione di controgaranzia è dovuta a far tempo dalla prima erogazione del finanziamento controgarantito.

Le commissioni per controgaranzia relative a finanziamenti erogati in ciascun trimestre solare devono essere versate da parte del confidi con accredito su di un conto corrente indicato dal Controgarante.

La comunicazione della decadenza delle controgaranzie è effettuata dal controgarante al confidi ed alle banche finanziatrici.

La controgaranzia ha effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.

La richiesta di escussione della controgaranzia deve essere inoltrata dal titolare del credito controgarantito al controgarante dopo il mancato adempimento del confidi e comunque entro e non oltre un anno dall’inadempimento dell’impresa.

L’importo della perdita che il controgarante può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della controgaranzia, è così determinato:

  1. debito residuo determinato alla data dell’ultima rata pagata prima dell’inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto a valere sulle rate non ancora scadute
  2. relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.

Dopo la richiesta di escussione, il controgarante delibera in merito alla richiesta stessa e, in caso di esito positivo, accredita al titolare del credito controgarantito la somma corrispondente alla perdita accertata secondo i criteri di determinazione indicati.

A seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Controgarante acquisisce il diritto di rivalersi sull’impresa finanziata e sul confidi per le somme pagate.

E’ facoltà del Controgarante dare mandato ai soggetti che hanno ottenuto la liquidazione della perdita di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTROGARANZIA

Dopo il rilascio della fideiussione da parte del confidi, quest’ultimo trasmette al Controgarante la richiesta di controgaranzia in via telematica utilizzando apposita piattaforma telematica predisposta dal Controgarante.

Il Controgarante assegna alle richieste ricevute un numero di posizione progressivo e comunica al confidi richiedente, tramite PEC, oltre al numero di posizione assegnato e al nominativo del referente interno competente per l’istruttoria, comunicandone successivamente l’esito.

L’istruttoria di merito ha luogo dopo la comunicazione di procedibilità della richiesta di controgaranzia.

Le richieste di controgaranzia e l’ammontare della relativa commissione di garanzia sono valutate in base ai seguenti parametri:

  1. elementi relativi all’imprenditore ed all’azienda
  2. elementi relativi al finanziamento ed alla garanzia richiesta
  3. sostenibilità e validità del progetto

nonché alla classe di merito attribuita al confidi nella comunicazione relativa all’abilitazione del confidi ad avvalersi della controgaranzia e alle sue verifiche periodiche e straordinarie.

Successivamente alla delibera, il controgarante trasmette al confidi – e in copia alla banca finanziatrice – la proposta di rilascio della controgaranzia, che deve essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del confidi.