NUOVA SABATINI – TER

NUOVA SABATINI – TER

 

Circolare Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2016

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 SOGGETTI BENEFICIARI

 Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”.

Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

E’ ammissibile l’acquisto, ovvero l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, e mantenuti nell’unità produttiva per almeno 3 anni.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.

Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi;
  2. avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
  3. essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000,00 e non superiore a € 2 milioni, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
  4. essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
  5. in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, gli investimenti devono riguardare aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli investimenti devono riguardare aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca, aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, aiuti alle misure di commercializzazione, aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui sopra, gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie:

  1. creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  • gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
  • l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni.

L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione, devono far riferimento a un’unica unità produttiva. Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse,  una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.

AGEVOLAZIONI

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75%.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014:

  • 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;
  • 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dell’intensità massima dell’aiuto pubblico stabilita, ovvero 50 % della spesa totale ammissibile dell’intervento.

Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

  1. il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  2. il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste.

Le imprese sono tenute a completare l’investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

L’INTERVENTO AGEVOLATIVO

  1. La PMI presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
  2. La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo.
  3. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80 % dell’ammontare del finanziamento stesso.
  4. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
  5. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per 5 anni.
  6. La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
  7. La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
  8. La PMI trasmette al Ministero, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando alle stesse l’ulteriore documentazione richiesta.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto possono essere presentate, da parte delle PMI, a partire dal 2 maggio 2016.

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema, deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale.