BANDO SMART FASHION AND DESIGN

BANDO SMART FASHION AND DESIGN

Modifica Bando smart fashion and design

 

per la presentazione di progetti di sviluppo sperimentale, innovazione a favore delle PMI e disseminazione dei risultati nella filiera della moda e/o del design nelle Aree di Specializzazione individuate della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)

FINALITA’

Il bando sostiene progetti di sviluppo sperimentale con ricadute effettive e comprovate nella filiera della moda e/o del design, realizzati da partenariati di imprese in collaborazione con organismi di ricerca pubblici e/o privati. Alle attività di sviluppo sperimentale possono essere aggiunte, facoltativamente:

–  attività di innovazione a favore delle PMI, intesa come supporto alla brevettazione;

e/o

–  attività di disseminazione dei risultati.

 PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti dovranno, inoltre, afferire ad una Macrotematica delle seguenti Aree di Specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”:

  1. eco-industria;
  1. industrie creative e culturali;
  1. industria della salute;
  1. manifatturiero avanzato;
  1. mobilità sostenibile;

oppure afferire ad una delle macrotematiche trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente ad alcune tipologie.

DOTAZIONE FINANZIARIA

 Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a € 15.000.000,00, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto. Regione Lombardia si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con stanziamenti aggiuntivi, tramite apposito provvedimento di Giunta.

SOGGETTI BENEFICIARI

 Sono ammissibili le domande di partecipazione al Bando presentate da partenariati composti da un minimo di 3 partner, di cui almeno 2 PMI e:

  • una grande impresa

e/o

  • un organismo di ricerca.

In ciascun partenariato è ammissibile la partecipazione di 1 sola grande impresa e/o di 1 solo organismo di ricerca.

Ciascuna impresa può partecipare al massimo ad 1 progetto, mentre non vi sono limiti ai progetti ai quali può partecipare ciascun organismo di ricerca.

Lo stesso soggetto non può presentarsi alternativamente come impresa e come organismo di ricerca in progetti diversi. Nel caso sarà presa in considerazione soltanto la prima domanda ricevuta in ordine cronologico.

Le imprese devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

  1. avere sede operativa in Lombardia oppure impegnarsi a costituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre l’erogazione della prima quota parte di agevolazione;
  2. essere autonome tra di loro all’interno dello stesso partenariato ai sensi dell’Allegato I, articolo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  3. se già aventi sede operativa in Lombardia, essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive da almeno 1 anno al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

Gli organismi di ricerca devono possedere al momento della domanda di partecipazione al Bando i seguenti requisiti:

  1. avere sede operativa in Lombardia oppure impegnarsi a costituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre l’erogazione della prima quota parte di agevolazione;
  2. avere avviato la procedura di registrazione presso il Sistema informatico regionale QuESTIO; tale procedura dovrà essere perfezionata al momento dell’erogazione della prima quota parte di agevolazione.

Tutti i soggetti che costituiscono il partenariato devono risultare, ai fini della concessione del contributo, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), pena la non ammissibilità del singolo soggetto e del partenariato.

PARTENARIATO

Ai fini della presentazione del progetto, i partner devono stipulare un Accordo di partenariato che fornisce elementi in merito all’oggetto e alla modalità di collaborazione, ai ruoli e agli impegni assunti dal capofila e dai partner in relazione alla realizzazione del progetto.

In particolare, l’Accordo di partenariato deve necessariamente prevedere:

  1. l’indicazione di uno dei partner quale capofila;
  2. l’indicazione del ruolo e delle responsabilità di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
  3. la chiara definizione degli aspetti relativi alla proprietà, utilizzo e disseminazione dei risultati del progetto.
  4. l’indicazione del progetto di collaborazione oggetto di domanda.

Qualsiasi partner può fungere da capofila. Il capofila è interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia

Non sono ammissibili altre forme di aggregazione tra i soggetti beneficiari diverse dal predetto Accordo di partenariato.

PROGETTI FINANZIABILI

Sono ammissibili al Bando progetti con ricadute effettive e comprovate nella filiera della moda e/o del design, che prevedano:

  • attività di sviluppo sperimentale (di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25);
  • attività di innovazione a favore delle PMI, limitatamente all’ottenimento e/o alla convalida di brevetti (di cui al Regolamento (UE) n.651/2014, art. 28);
  • attività di disseminazione dei risultati (ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013).

Le attività di innovazione a favore delle PMI e di disseminazione dei risultati sono facoltative.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono:

 1. essere finalizzati all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo e/o di servizio che si concretizzi in effettive e comprovate ricadute nella filiera della moda e/o del design;

 2. afferire ad una Macrotematica delle seguenti Aree di Specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”:

  1. eco-industria;
  2. industrie creative e culturali;
  3. industria della salute;
  4. manifatturiero avanzato;
  5. mobilità sostenibile;

oppure afferire ad una delle Macrotematiche trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tipologie riportate;

 3. contemplare spese totali ammissibili per un importo non inferiore a € 200.000,00;

 4. essere realizzato nell’ambito di sedi operative localizzate nel territorio di Regione Lombardia.

Non sono ammissibili progetti che prevedono esclusivamente spese di personale per le attività di sviluppo sperimentale.

I progetti ammessi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse al contributo.

SPESE AMMISSIBILI

Ciascun partner deve sostenere almeno il 10% delle spese totali ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale.

Le PMI presenti nel partenariato devono sostenere complessivamente almeno il 60% delle spese totali ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale.

Relativamente alle attività di sviluppo sperimentale le spese, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

  1. le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale;
  2. i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di sviluppo sperimentale. Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente;
  3. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di sviluppo sperimentale, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  4. altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi; le spese di certificazione di laboratorio;
  5. spese generali forfettarie addizionali, derivanti direttamente dal progetto di sviluppo sperimentale, per un massimo del 15% delle spese di personale delle attività di sviluppo sperimentale stesso. Le spese generali forfettarie saranno riproporzionate in caso di rideterminazione delle spese di personale cui sono riferite.

Relativamente alle attività di innovazione a favore delle PMI, le spese, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alla tipologia ottenimento e/o convalida dei brevetti relativamente a:

  1. invenzione industriale;
  2. modello di utilità;
  3. disegno o modello ornamentale;
  4. nuova varietà vegetale;
  5. topografia di semiconduttori.

Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all’ottenimento dei marchi.

Il contributo massimo concedibile non potrà superare l’importo di € 10.000,00 per partenariato.

Sono considerate ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte, le seguenti spese sostenute ai fini dell’ottenimento e/o convalida dei brevetti e acquisite da soggetti terzi ed esterni:

  • costi diretti sostenuti nei confronti dell’UIBM, dell’UAMI, dell’EPO e/o degli analoghi uffici di Paesi non aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo;
  • consulenze da parte di studi professionali o professionisti del settore solo se prettamente inerenti la procedura relativa all’ottenimento e/o convalida del brevetto;
  • costi di traduzione.

La PMI beneficiaria deve farsi carico in via esclusiva di tutti gli oneri e i costi inerenti la tutela dei risultati delle attività di sviluppo sperimentale scaturenti dal progetto, inclusi quelli connessi all’eventuale deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale.

Non è ammessa la titolarità esclusiva a persone fisiche o la contitolarità con altri soggetti esterni al partenariato.

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute nelle procedure relative all’ottenimento e/o alla convalida di brevetto italiano, europeo, europeo unitario e/o di altri brevetti internazionali, ivi inclusi i modelli comunitari, che siano direttamente e strettamente collegati con i risultati delle attività sviluppo sperimentale del progetto ammesso a finanziamento o da esse generate, purché almeno cointestato alla PMI beneficiaria.

Relativamente alle attività di disseminazione dei risultati, le spese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

 1. costi per l’organizzazione e l’attuazione di eventi finalizzati alla presentazione dei risultati del progetto intesi esclusivamente come acquisizione da soggetti terzi ed esterni di servizi di:

  • realizzazione e allestimento location;
  • accoglienza e assistenza eventi;
  • traduzione e interpretariato;
  • connettività dedicata anche nell’ambito della partecipazione a fiere;

 2. attività di comunicazione on-line e off-line intese esclusivamente come acquisizione da soggetti terzi ed esterni di servizi di:

  • realizzazione materiale promozionale;
  • realizzazione audio e video;
  • web site, social media e applicazioni e relative consulenze.

Sono ammesse spese per attività di disseminazione dei risultati per un massimo del 10% delle spese ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale e comunque il contributo massimo concedibile non potrà superare l’importo di € 80.000,00 per partenariato.

Per ogni progetto presentato dovrà essere inserito nel sistema informativo SiAge il relativo prospetto delle generale delle spese contenente le voci di spesa, ammissibili se sostenute (giustificativo di spesa) a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di conclusione del progetto.

Tutte le spese dovranno essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro i 60 giorni successivi la conclusione del progetto (termine ultimo per la trasmissione della rendicontazione finale delle spese).

GLI INCENTIVI

Il contributo concesso per partenariato non potrà essere superiore ad € 800.000,00, sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili. L’investimento minimo (spese ammissibili) per partenariato deve essere pari o superiore ad € 200.000,00.

È concessa un’intensità d’aiuto pari al 40% della spesa complessiva ammissibile per le attività di sviluppo sperimentale. Il contributo al singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale alle spese da esso sostenute.

È concessa un’intensità d’aiuto pari al 40% della spesa complessiva ammissibile per le attività di innovazione a favore delle PMI. Il contributo concesso non potrà essere superiore a € 10.000,00 per partenariato e il contributo al singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale alle spese da esso sostenute.

È concessa un’intensità d’aiuto pari al 50% della spesa complessiva ammissibile per le attività di disseminazione dei risultati. Sono ammesse spese per attività di disseminazione dei risultati per un massimo del 10% delle spese ammissibili delle attività di sviluppo sperimentale e comunque il contributo massimo concedibile non potrà superare l’importo di € 80.000,00 per partenariato.

L’agevolazione prevista dal Bando viene concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità indicate dal Bando.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Bando prevede, oltre alla prenotazione del contributo e al superamento dell’istruttoria formale, una verifica preliminare e una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione.

Al fine della determinazione dell’ordine cronologico si considera il numero di protocollo assegnato dalla piattaforma informatica SiAge alla domanda presentata.

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale dedicato e compilando l’apposito modulo dalle ore 12.00 del 15 giugno 2016 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziate (comprensive di quelle previste per la lista d’attesa).