BENI STRUMENTALI Nuova Sabatini

FINAfoto sabatiniLITA’

Beni Strumentali, conosciuta come “Nuova Sabatini” è l’agevolazione messa a disposizione delle aziende dal Ministero dello Sviluppo Economico. Due i principali obiettivi: accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

SOGGETTI CONVOLTI

La Cassa Depositi e Prestiti che ha costituito un plafond di risorse ed eroga la provvista alle banche e agli intermediari finanziari.

Gli istituti di credito, che aderiscono alle Convenzioni Mise-Abi-Cdp, o le società di leasing che sono in possesso della garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, potranno utilizzare il plafond per concedere finanziamenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo alle PMI, che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

Le PMI beneficiano del contributo e del finanziamento che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, fino al massimo previsto dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario con priorità di accesso.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
c) non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori:
a) dell’industria carboniera;
b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
d) attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

GLI INCENTIVI

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti;
b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
d) essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000,00 e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
e) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti.

La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 €, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 % su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di:
– macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo
– hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del codice civile destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli “aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI” a:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.

Risultano escluse le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo possono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto per l’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto.
Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento.

Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste.

L’erogazione del contributo avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:
a) al completamento dell’investimento nei termini, attestato dall’impresa al Ministero, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento, con dichiarazione di atto notorio;
b) al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata.