Ravvedimento breve – Versamenti
Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non eseguiti (o eseguiti in misura insufficiente) entro il 16 novembredai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito, dai titolari di partita Iva, tramite modello F24 con modalità telematiche, tenendo presente che i modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati unicamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso il canale Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato; nelle altre ipotesi, sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
I non titolari di partita Iva possono presentare l’F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate; in caso di compensazioni, devono utilizzare le modalità telematiche e, qualora il saldo finale sia pari a zero, unicamente i servizi dell’Agenzia.
N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Questi i codici tributo da indicare:
- 8901 sanzione pecuniaria Irpef
- 1989 interessi sul ravvedimento – Irpef
- 8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
- 1994 interessi sul ravvedimento – addizionale regionale
- 8926 sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
- 1998 interessi sul ravvedimento – addizionale comunale – autotassazione
- 8904 sanzione pecuniaria Iva
- 1991 interessi sul ravvedimento – Iva
- 8918 sanzione pecuniaria Ires
- 1990 interessi sul ravvedimento – Ires
- 8907 sanzione pecuniaria Irap
- 1993 interessi sul ravvedimento – Irap
- 8906 sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
- 4061 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – sanzione
- 4062 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – interessi
- 4063 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – sanzione
- 4064 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – interessi
- 4065 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – sanzione
- 4066 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – interessi
Soggetti che corrispondono pensioni – Versamenti
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Gli enti pubblici, per eseguire il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo:
- 100E ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Gli altri soggetti che erogano pensioni eseguono il versamento tramite modello F24 con modalità telematiche. I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale devono essere presentati unicamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso il canale Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato.
Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Va indicato il codice tributo:
- 1001 ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.