Reti di impresa per l’artigianato digitale – Bando 2016

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Reti di impresa per l’artigianato digitale – Bando 2016

Artigianato digitaleFINALITA’

Il decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni le Imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 5, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese che, alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  3. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  4. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con la normativa inerente agli obblighi contributivi;
  5. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  6. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

L’associazione temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero la Rete di imprese devono essere costituiti da Imprese artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari al 50 % dei partecipanti e devono aver stipulato, anche tramite scrittura privata, un accordo di collaborazione che:

  1. individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;
  2. configuri una collaborazione effettiva e coerente rispetto all’articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonché rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;
  3. preveda, in caso di agevolabilità della proposta progettuale e a fronte del ricevimento della comunicazione di agevolabilità la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica, ovvero la costituzione di un consorzio con attività esterna, qualora lo stesso contratto di rete con soggettività giuridica o consorzio con attività esterna non sia stato già sottoscritto ovvero costituito.

Ciascun Soggetto proponente può presentare un’unica domanda di agevolazione.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo di:

  1. centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, in grado di concorrere allo sviluppo delle tecnologie di fabbricazione digitale e di modalità commerciali non convenzionali, nonché alla diffusione delle conoscenze acquisite alle scuole, alla cittadinanza, alle Imprese artigiane e alle Microimprese;
  2. incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dell’artigianato digitale;
  3. centri finalizzati all’erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

I programmi devono inoltre:

  1. prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a € 100.000,00 e non superiori a € 800.000,00, nonché una consistenza del fondo patrimoniale comune ovvero consortile almeno pari al 30 % dell’importo di spesa del programma proposto;
  2. essere avviati dopo la presentazione della domanda e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del provvedimento di concessione. Per data di avvio dell’iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare beni correlati alla realizzazione del medesimo programma o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  3. prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile all’agevolazione;
  4. prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;
  5. essere localizzati sul territorio nazionale.

SPESE AMMISSIBILI

 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le seguenti spese di investimento e gestione:

  1. beni strumentali nuovi di fabbrica;
  2. componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;
  3. personale dipendente del Beneficiario nonché personale dipendente delle imprese costituenti lo stesso, purché formalmente distaccato ed a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del Beneficiario, entro il limite massimo del 50 % dell’importo complessivo del programma;
  4. consulenze tecnico-specialistiche, servizi equivalenti e lavorazioni eseguite da terzi, entro il limite massimo del 30 % dell’importo complessivo del programma;
  5. materiali di consumo strettamente funzionali alla realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e prototipazione;
  6. spese per la realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono inoltre:

  1. essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.) e attraverso un conto corrente bancario intestato al Beneficiario;
  2. non essere sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  3. non essere riferiti a immobilizzazioni materiali e immateriali usate;
  4. non essere riferiti ad operazioni di acquisto di beni e servizi tra il Beneficiario e le imprese costituenti lo stesso, ovvero i soci delle medesime imprese.

Il termine iniziale di ammissibilità delle spese è la data di presentazione della domanda per le Reti di imprese aventi soggettività giuridica, ovvero consorzio con attività esterna, già costituiti a tale data; per le altre tipologie di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettività giuridica, ovvero di costituzione del consorzio con attività esterna.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento de minimis, in forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70 %.

La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal Beneficiario in misura pari al 50 % delle spese ammissibili.

La parte della sovvenzione non rimborsabile, pari al 20 % delle spese ammissibili, è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.

La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno 3 mesi dall’erogazione dell’ultima quota a saldo dell’agevolazione, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote.

Il Beneficiario deve garantire, per la quota non coperta dall’agevolazione, l’apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

L’ammontare complessivo delle agevolazioni concesse è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e ritenute ammissibili.

Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

PRESENTAZIONE DOMANDA

I termini, iniziale e finale, e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.